Vista la complessità della situazione che fatalmente appare delinearsi dalla periferia, non possiamo sottrarci da condividere alcune riflessioni sulla tematica in oggetto che temiamo oggi affannare molti Colleghi in vista della data del 30 settembre p.v.
La nuova convenzione AGEA CAA in relazione all'esercizio della Libera Professione a partire dai prossimi mesi, apre degli scenari "liquidi" di cui è opportuno prendere piena e completa consapevolezza.
Perdere capacità operativa, reddituale, di lavorare su tanti aspetti tecnici e gestionali aziendali che collimano al riconoscimento completo della figura del Dottore Agronomo e Dottore Forestale, ha un significato e delle conseguenze di rapporto fra Iscritti, Rappresentanze, Imprenditori Agricoli, di portata molto più ampia rispetto a quello che può apparire il semplice far fare le cose da "un'altra parte".
In questo frangente temporale, ognuno è proiettato a quello che accadrà in futuro, in forza del suo orizzonte operativo, di Rappresentante Pro Tempore di una Categoria, di gestore di una Cassa di Previdenza Privata. In realtà la problematica nota che oggi si crea – in assenza di variazioni alle normative amministrative nazionali di riferimento – non si risolve nei considerando sulle analisi delle conseguenze future, ma bensì sulle formule accolte per un ventennio passato dalla Pubblica Amministrazione e che oggi vengono meno. Qui sta la metastasi che deve essere focalizzata e rimossa dal sistema. Qui stanno le responsabilità di AGEA, degli OPR, dei CAA che hanno ritenuto congruo e funzionale un modello a convenzione con un Libero Professionista in regola con la deontologia, formato e dotato di polizza assicurativa obbligatoria.
Se oggi questa condizione di "accesso al lavoro" cambia, l'oggetto da sottoporre con lente di ingrandimento all'Europa, che ascolta molto volentieri le "questioni italiane", non sono le condizioni future, ma l'analisi ed il giudizio delle condizioni di esercizio passato.
Non avere nulla da perdere sulla materia e nel territorio, apre degli scenari e dei gradi di libertà inimmaginabili. E' nostro dovere, se non obbligo morale comunque di testimoniare un segnale di sofferenza e profondo realismo. Nella confusione dell'attimo, c'è il rischio concreto che si perda molto più di quello che può apparire, e nessuno oggi può permetterselo. Non è possibile mantenere incarichi firmati con la committenza senza avere la certezza di operatività. In qualche contesto potremmo avere contenzioso di non poco conto.
Dobbiamo contestualmente anche spronare il pensiero ad un ipotesi di Piano "B". Qualora la convenzione si risolvesse in un diniego assoluto della proposta presentata in data 18/05/2020 con lettera congiunta Prot. N. 1781_2020 sottoscritta dalle Rappresentanze di Categoria, si ritiene irrinunciabile che AGEA e SIAN, aprano a livello Nazionale alla figura del Libero Professionista abilitato compilatore, seguendo, e volendo fare un esempio concreto, il modello Toscana dove su singolo mandato tutti coloro che sono abilitati possono compilare le istanze e seguire le procedure amministrative delle aziende mandatarie.
Oggi in parte è già così, per alcuni procedimenti anche su SIAN, ma diventa fondamentale la definizione di un modello operativo Nazionale che riconoscendo il Libero Professionista gli permetta di acquisire la delega alla visualizzazione dei dati della posizione mandataria su SIAN e su gli OPR correlati, e operare in forza del mandato acquisito di Libero Professionista compilatore.Possiamo andare a dire in Europa che non possiamo esercitare il legittimo diritto ad essere mandatari alla lettura e compilazione di istanze, avendo abilitazione, mandato e quanto di necessario correlato? Non è sostenibile l'abilitazione allo strumento informatico oggi, possa essere l'unico discrimine di riconosciuta professionalità del soggetto mandatario. Abbiamo il SIDAF da cui le strutture Ordinistiche Provinciali e/o le Federazioni e/o il CONAF possono monitorare quanto necessario e lavorare in sinergia con il SIAN – AGEA, per il raggiungimento delle legittime volontà dei mandanti e dei mandatari. Immaginiamo che le altre Categorie Professionali che hanno sottoscritto con il CONAF la proposta di modifica possano avere strumenti di tracciabilità analoghi e funzionali.
Ultima, ma non per ultima, non possiamo non fare accenno alle disposizioni richiamate, nella DELIBERA AGEA N. 07 del 18 giugno 2020 alla lettera e) dei CONSIDERATO dove si legge "l'aggiornamento del fascicolo aziendale può essere effettuato dai produttori e dai soggetti di cui all'art. 6, comma 1, lettera a) del DPR 503/99, anche dai Centri di Assistenza Agricola (di qui in avanti CAA) riconosciuti ai sensi della normativa vigente sulla base di apposite convenzioni stipulate con gli Organismi Pagatori, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 2 del Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 27 marzo 2008 e art. 3 del D.M. n. 162 del 12 gennaio 2015".
Oltre ai CAA "pare" che il produttore agricolo possa operare direttamente sul proprio fascicolo aziendale elettronico. E questa dicitura apre degli scenari "liquidi" di cui è opportuno prendere piena e completa consapevolezza.